Art. 1.

      1. Il 21 marzo di ogni anno, primo giorno di primavera, è riconosciuto quale «Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie».
      2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche promuovono e organizzano manifestazioni e cerimonie ufficiali per commemorare le vittime delle mafie, nonché, di intesa con le associazioni antimafia che operano sul territorio, convegni, mostre e pubblicazioni nelle scuole di ogni ordine e grado.